Legge 180/50 - Cessione quinto stipendio

Legge 386/90 - Aggiornata Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Legge 180/50 - Cessione quinto stipendio

Legge 895 - Attuazione della legge 180/50 (Cessione del quinto)

Legge 197/91 - Legge sull'antiriciclaggio di denaro

Legge 108/96 - Disposizioni in materia d’usura

Legge 235/2000 - Cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

Legge 154/92 - Sulla trasparenza delle operazioni bancarie

Legge 675/96 - Legge sulla Privacy

Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 - Antiriciclaggio - Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78

Art.1

(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti)

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche- il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.

Art.2

(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Art.5

(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario)

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà. Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

TITOLO II - DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO

Art.6

(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione)

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.

Art.7

(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione)

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518. Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

Art.8

(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari)

Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art. 6; a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo. b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.

Art.9

(Personali speciali che godono della facoltà di cessione)

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

Art.10

(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi)

Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti. Art.11

(Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato)

Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano. Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art.15

(Istituti ammessi a concedere prestiti)

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

Art.16

(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)

E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato " amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria. Il Fondo è destinato: 1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia; 2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio. I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

Art.21

(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo)

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia. La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.

Art.23

(Casi di licitazione della durata dei prestiti)

L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo. Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

Art.24

(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)

Non possono ottenere prestiti: a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica; b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne; c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva; d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni indicate nell'art. 8.

Art.25

(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia)

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.

Art.26

(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo allo atto della somministrazione del prestito. L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

Art.27

(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo: a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica; b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).

Art.28

(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti)

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri istituti. Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

Art.29

(Versamento delle quote trattenute per cessione)

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello in cui si riferiscono. Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.

Art.30

(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari comunali - Azioni per mancato versamento)

I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce. Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario può esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidamente.

Art.32

(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti)

Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello art.16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi. a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione; b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito; c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percepiti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art.45.

Art.35

(Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art.45.

Art.36

(Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate)

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare allo istituto cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.

Art.37

(Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni)

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario. Art.38

(Estinzione anticipata di cessione)

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Art.39

(Rinnovo di cessione)

E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

Art.40

(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente)

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario. Il fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art.38. Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo. L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che lo istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.

Art.43

(Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza)

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art.38.

Art.44

(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza)

Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

TITOLO III - DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO

Art.51

(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti)

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. i e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.

Art.52

(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro)

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità.

Art.53

(Istituti autorizzati a concedere prestiti)

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art.15.

Art.54

(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero dei residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.

Art.57

(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi)

Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.

TITOLO IV - DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE’ LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI

Art.58

(Facoltà e limiti delle deleghe)

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art.1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento del prezzo dell'alloggio.

TITOLO V - DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI

Art.67

(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto)

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.

Art.68

(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni)

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art.2.

Art.69

(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni)

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dello art.58 e la ritenuta a norma dell'art.60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.

Art.70

(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione)

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

NOTA AL TITOLO V

Con l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito:

1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la cessione può essere fatta entro il limite della differenza tra i due quinti dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti e fermo restando il limite previsto dall'art.5 del medesimo Decreto.

2. Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente notificata, il sequestro o pignoramento può essere ordinato entro il limite della differenza tra la metà dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti previsti dall'art.2 del medesimo Decreto.

3. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la delegazione di cui all'art.68 e la ritenuta di cui all'art.60 del medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà dello stipendio, salario o pensione per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti agli alloggi popolari od economici specificati negli stessi artt.58 e 60) sono consentite soltanto entro la differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale limitazione non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt.61 e 62 del Decreto medesimo (casi di morosità di soci di cooperative edilizie verso la Cassa DD. e PP. e altri casi analoghi verso alcune altre Amministrazioni dello Stato).

4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di cui al paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e l'importo della delegazione o ritenuta.

5. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non con l'assenso dell'Amministrazione dalla quale si dipende che ne deve riconoscere la necessità. Per i pensionati l'assenso è dato dall'Amministrazione alla quale fa carico la pensione.