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Art.13 (Determinazione delle quote cedibili)
Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati dalle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per, contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art.14 (Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)
Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino: a) nome, cognome e paternità dell'interessato; b) la qualifica e l'amministrazione dalla quale dipende; c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art.12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza; d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario; e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei ereditari. Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta. E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 e 18 del testo unico medesimo.
Art.15 (Certificato di sana costituzione fisica del cedente)
L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione da cui dipende. Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato. Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato. Il sanitario, dopo avere accertato la indennità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente nella misura della metà della tariffa stabilita dall'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica (1) per le visite individuali a domicilio da parte del medici provinciali. Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, dal capo dell'ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento. Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato. Il certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.
Art.17 (Conto del residuo debito per cessione preesistente)
L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo. L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. I due esemplari del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo. La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente. Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata.
Art.18 (Domande di prestito ad istituti autorizzati)
Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico deve fame domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Dalla domanda devono risultare: a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la qualifica del richiedente; b) l'amministrazione dalla quale dipende; c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce lo importo lordo del prestito. La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.
Art.19 (Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito)
Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità: a) l'esattezza delle generalità; b) la data di nascita; c) la data di prima nomina all'impiego; d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori; e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva; f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell'art.6 del testo unico; g) che non sono in corso, né previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario; h) la forma del trattamento di quiescenza. I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio, o al salario indicato nel precedente art.14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.
Art.20 (Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati)
L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda precisando; a) l'ammontare lordo del prestito; b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono essere di eguale misura: c) il saggio annuo dell'interesse; d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito. Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debiti per precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro. Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti. Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.
Art.22 (Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie. Accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art.27 del testo unico. La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e Versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione. La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall'art.41 del testo unico.
Art.23 (Provvedimenti dopo la concessione della garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso: a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore; b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'articolo 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonché della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente; c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario; d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore; e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante; f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano. I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.
Art.24 (Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante)
Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.
Art.27 (Istruttoria della domanda di prestito diretto)
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato amministrativo.
Art.30 (Liquidazione ed ammortamento del prestito)
L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo mese. Sono liquidati distintamente: a) l'importo lordo del prestito; b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del 4,50%; c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50% sull'importo lordo del prestito; d) il premio compensativo dei rischi pari al 2% dell'importo lordo del prestito ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4% ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio; e) l'interesse al saggio del 4,50% per l'anticipato pagamento relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito; f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo prestito; g) l'importo di ogni altro eventuale credito dei Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d), e) è fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli 26 e 27 del testo unico. Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro.
Art.31 (Somministrazione del prestito - Estinzione della precedente cessione)
L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettere da b) a g) è detratto dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento. Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo 15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dello istituto creditore.
Art.32 (Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute)
La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente. La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve contenere: a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'art.30; b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi dell'ordinativo di pagamento; c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa decorrenza; d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in corso. Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.
Art.36 (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)
La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute alle rispettive scadenze sono recuperabili a cura della suddetta Amministrazione a norma dell'art.3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 734, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di altro ufficio della stessa o diversa Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate nell'art.1 del testo unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario. Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all'art.15 del testo unico, anche al cessionario.
Art.38 (Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali)
Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all'Istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del salario. L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera raccomandata. Ove le dette polizze siano già gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo.
Art.39 (Volontaria estinzione anticipata del prestito)
Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art.38 del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art.15 del testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art.38 del testo unico.
Art.40 (Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione)
Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art.40 del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.
Art.41 (Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti)
Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art.35 del testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire.
Art.42 (Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti)
Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dello stipendio o del salario indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art.35 del testo unico, l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario ridotto. Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente pendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari perché si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza. Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.
Art.43 (Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente)
Nel caso di cui all'art.44 del testo unico, prima di pagare al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art.44 (Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.
Art.45 (Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi)
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.43 del testo unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo. La stessa norma si applica nel caso dell'art.44 del testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui la estinzione anticipata del mutuo.
Art.57 (Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario)
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell'art.1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art.14 del presente regolamento. Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.
Art.58 (Conto del residuo debito per cessione preesistente)
Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione. Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta. Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente. Art.59 (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)
La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art.1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.
Art.60 (Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti)
Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire. Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire. Art.61 (Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti)
Per gli effetti dell'art.43 del testo unico richiamato nell'art.55 del testo medesimo, l'amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico, l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione