Titoli di Stato Decreto legge 12 febbraio 2004
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Normativa Titoli di Stato Decreto legge 12 febbraio 2004
Decreto per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato del 12.02.2004 Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992, contenente “Norme specifiche per la trasparenza delle operazioni di collocamento dei titoli di Stato” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.7.1992, Serie generale, n. 163), emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154 che detta “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, successivamente modificato con decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.12.1996, Serie generale, n. 305) e con decreto del Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.3.2000, Serie generale, n. 62); VISTO l’articolo 161, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154 viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all’entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del testo unico bancario; VISTO l’articolo 116, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda da osservare nell’attività di collocamento dei titoli di Stato; VISTO l’art. 120, comma 1, del testo unico bancario, il quale stabilisce che gli interessi sui versamenti sono conteggiati con la valuta del giorno in cui il versamento è effettuato; VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; VISTO l’art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato; CONSIDERATA l’opportunità di emanare nuove disposizioni per le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, anche a seguito delle modifiche intervenute nelle tecniche di collocamento; CONSIDERATO che, come remunerazione per il collocamento dei titoli a medio e lungo termine, agli intermediari che partecipano alle aste viene corrisposta una provvigione; SENTITA la Banca d’Italia; 1 DECRETA: Articolo 1 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle operazioni d’asta o ai consorzi di collocamento. 2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un consorzio di collocamento, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui all’articolo 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui all’articolo 3, si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto di emissione. Articolo 2 1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all’articolo 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma. 2. Il prezzo medio ponderato, che è reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Gazzetta Ufficiale, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l’indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione è stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni e 0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 331 giorni. 3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro indica analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi: a. il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento; b. la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale; c. la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale; d. il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo. 2 Articolo 3 1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo termine, i soggetti di cui all'articolo 1 non addebitano commissioni sui titoli assegnati alla clientela. Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento. 2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. 3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi: se il cliente è un soggetto inciso dall’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239: a. il prezzo di aggiudicazione; b. il prezzo di aggiudicazione al netto dell’imposta sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d. “prezzo per i soggetti nettisti”); c. i dietimi di interesse netti; d. il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo; se il cliente non è un soggetto inciso dall’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239: a. il prezzo di aggiudicazione; b. i dietimi di interesse lordi; c. il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell’importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo. Articolo 4 1. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti di cui all'articolo 1 accreditano alla clientela gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti. Articolo 5 1. I soggetti indicati nell’articolo 1 espongono in modo ben visibile nei locali aperti al pubblico, non appena vengono resi noti dal Tesoro e dalla Banca d’Italia , le date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono prenotare i titoli offerti dal Tesoro . 2. I soggetti indicati nell’articolo 1 informano con anticipo la propria clientela della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale la clientela stessa può prenotare i titoli offerti dal Tesoro. 3 Articolo 6 1. Al fine di garantire la trasparenza e la conosCibi Alimentilità dell’incidenza dei costi dell’attività di gestione e di amministrazione sul rendimento effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'articolo 1 possono applicare spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre; l’importo di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Articolo 7 1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal presente decreto non possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, fatti salvi quelli rivenienti dall’applicazione della normativa fiscale in vigore. Articolo 8 1. Gli avvisi da esporre nei locali aperti al pubblico, previsti dal presente decreto, riportano in maniera chiara, con una veste grafica di facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo schema allegato. Articolo 9 1. Alle attività disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni di attuazione, per i servizi e le operazioni in essi disciplinati. Articolo 10 1. Il decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.7.1992, Serie generale, n. 163) e il decreto del Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.3.2000, Serie generale, n. 62) sono abrogati. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, lì 12 febbraio 2004 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Tratto da http://www.dt.tesoro.it
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